
L’Agenzia delle Entrate, con una recente Risposta ad un preciso interpello, ha precisato che al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il realizzo di partecipazioni e strumenti finanziari e assimilati è esente per il 95% anche in presenza di una società agricola, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004. La precisazione deve essere anche coordinata con le novità introdotte dal Decreto fiscale, di cui al D.L. 27 marzo 2026, n. 38 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2026, n. 72, che ha reintrodotto il regime vigente anteriormente al 1° gennaio 2026, abrogando la disciplina “condizionata”, di cui ai commi da 51 a 55 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026).

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