
La Risposta a interpello n. 76/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce gli effetti del trasferimento della residenza, nel corso del quinquennio agevolato, da una Regione del Mezzogiorno ad una non inclusa tra quelle indicate dall’articolo 16, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 147/2015 nell’ambito del regime impatriati. L’Agenzia precisa che la detassazione del 90% richiede la permanenza della residenza nelle Regioni agevolate per l’intero periodo di fruizione. In caso di trasferimento in altra regione, il contribuente può continuare ad applicare solo il regime ordinario con imponibilità del 30% del reddito, con conseguente necessità di rideterminare la posizione fiscale tramite dichiarazione integrativa e versamento della maggiore imposta dovuta.

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