
La disciplina civilistica dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali, delineata dall’art. 2426, comma 1, n. 2, c.c., impone la ripartizione sistematica del costo dei cespiti in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L’evoluzione interpretativa del Principio contabile OIC 16 ha tuttavia individuato alcune ipotesi nelle quali il processo di ammortamento può essere interrotto. In particolare, la riclassificazione delle immobilizzazioni tra le attività destinate alla vendita, la condizione di obsolescenza o di inutilizzabilità del cespite nel ciclo produttivo e il rapporto tra valore contabile e valore residuo stimato pongono questioni operative rilevanti, che incidono non solo sulla corretta rappresentazione contabile dei beni, ma anche sulla comparabilità dei risultati economici e sulla lettura delle performance aziendali. In tali circostanze emergono profili di discrezionalità nella determinazione delle stime, possibili disallineamenti tra disciplina civilistica e trattamento fiscale e riflessi significativi sugli indicatori economico-finanziari utilizzati dagli analisti e dagli operatori del mercato.

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