
Il comma 2 dell’art. 102 del D.Lgs. 117/2017 dispone l’abrogazione dell’art. 150 del D.P.R. n. 917/1986 e degli artt. da 10 a 29 del D.Lgs. n. 460/1997 che hanno introdotto la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). L’Agenzia delle Entrate, con il più recente documento di prassi (circolare n. 1/E/2026, § 5), ha fornito puntuali chiarimenti sul tema confermando che se la ex ONLUS non presenta, qualificandosi ente del Terzo settore (ETS), l’iscrizione al Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) entro il prossimo 31 marzo, per l’ente scatta l’obbligo di devoluzione del proprio patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, previa richiesta al dicastero competente (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).

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