
La cessione d’azienda nella composizione negoziata consente, a determinate condizioni, di trasferire il complesso aziendale senza la corresponsabilità del cessionario per i debiti anteriori prevista dall’art. 2560, comma 2, c.c. Il procedimento autorizzato di cui all’art. 22 CCII non si limita a introdurre una deroga a tale disciplina, ma costruisce un vero assetto di stabilità dell’operazione, fondato sulla verifica della sua funzionalità rispetto alla continuità aziendale, alla migliore soddisfazione dei creditori e alla correttezza del processo competitivo. All’interno di questa impostazione assume rilievo il tema della cessione a corrispettivo inferiore al valore di liquidazione, che la giurisprudenza più recente non esamina in termini meramente numerici, ma alla luce della coerenza complessiva dell’operazione rispetto alle alternative concretamente praticabili.

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