L'Opinione
ACCERTAMENTO

Notifica via PEC valida anche se l’indirizzo dell’ufficio non è quello iscritto nei pubblici registri

di Andrea Bongi | 11 Dicembre 2025
Notifica via PEC valida anche se l’indirizzo dell’ufficio non è quello iscritto nei pubblici registri

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29100 del 4 novembre 2025, ha ribadito la validità della notifica a mezzo PEC dell’intimazione di pagamento e degli atti presupposti anche qualora l’indirizzo del mittente non risulti censito nei pubblici registri INI-PEC o ReGIndE. Secondo i giudici di legittimità, la normativa vigente richiede l’iscrizione nei registri pubblici esclusivamente per l’indirizzo del destinatario, mentre l’eventuale irregolarità dell’indirizzo del mittente non determina di per sé l’inesistenza o la nullità della notifica, in assenza di concreti pregiudizi al diritto di difesa del contribuente. L’ordinanza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di notifiche telematiche degli atti della riscossione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione, con ordinanza n. 29100/2025, ha confermato la validità della notifica PEC di intimazione di pagamento anche se inviata da indirizzo non censito, poiché la legge richiede solo l'iscrizione del destinatario nei registri pubblici.