
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29100 del 4 novembre 2025, ha ribadito la validità della notifica a mezzo PEC dell’intimazione di pagamento e degli atti presupposti anche qualora l’indirizzo del mittente non risulti censito nei pubblici registri INI-PEC o ReGIndE. Secondo i giudici di legittimità, la normativa vigente richiede l’iscrizione nei registri pubblici esclusivamente per l’indirizzo del destinatario, mentre l’eventuale irregolarità dell’indirizzo del mittente non determina di per sé l’inesistenza o la nullità della notifica, in assenza di concreti pregiudizi al diritto di difesa del contribuente. L’ordinanza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di notifiche telematiche degli atti della riscossione.

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