
L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 15 del 25 novembre 2025 , ha chiarito i criteri per determinare il reddito prodotto in Italia dai piloti impegnati su tratte internazionali. Per i non residenti è imponibile solo la quota di compenso riferibile alle ore di lavoro svolte nel territorio e nello spazio aereo italiano, mentre il reddito maturato all’estero resta escluso. È stato precisato inoltre che l’applicazione del regime degli impatriati segue gli stessi criteri territoriali e che i sostituti d’imposta devono limitarsi agli obblighi ordinari di ritenuta, versamento e certificazione, senza ulteriori doveri informativi.

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