
Dalla lettura delle novellate disposizioni tributarie, a cura del D.Lgs. n. 192/2024 (Riforma dell’IRPEF e dell’IRES) si ritiene che la disciplina sul riporto limitato delle perdite possa operare anche per le società personali, con esclusione delle società semplici, quando, a seguito della cessione delle quote, un socio entri in possesso di una quota maggioritaria (superiore al cinquanta per cento) del capitale sociale, avente diritto di voto.
Taluni autori, però, nutrono forti perplessità sulla estensione giacché “la perdita imputabile alla società di persone è (…) automaticamente riferibile ai soggetti che vi partecipano (…)” con la conseguenza che “(…) una volta imputata al socio la perdita, è quest’ultimo che acquisisce il diritto a dedurla” e che, sempre ai sensi del citato comma 3 dell’art. 84 del D.P.R. n. 917/1986, si fa riferimento alle “partecipazioni aventi diritti di voto nell’assemblea ordinaria” non applicabile alle citate società personali.

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