
La gratuità dell’incarico dell’amministratore è ammessa dall’ordinamento e non viola il principio costituzionale sul diritto alla retribuzione, in quanto il rapporto che lega l’amministratore alla società non è un rapporto di lavoro ma un rapporto organico. Tuttavia, la gratuità deve essere espressamente deliberata ed accettata; non può essere presunta. Se invece il compenso è previsto, la delibera assembleare diventa il titolo giuridico costitutivo: la mancanza della delibera genera nullità civilistica del compenso e indeducibilità fiscale. Sul piano tributario inoltre hanno rilevanza la congruità dell’emolumento, il presidio del principio di cassa e la gestione corretta del compenso variabile. La giurisprudenza ha definito confini operativi stringenti, che richiedono alle società un’impostazione documentale robusta e preventiva, non meramente formale.

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