
È legittimo l’accertamento induttivo ad una società quando durante l’ispezione della Guardia di Finanza vengono rinvenute numerose fatture, sia attive che passive, per operazioni soggettivamente inesistenti. In tale contesto, infatti, è lo stesso art. 39, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973 che definisce come inattendibile la contabilità e le risultanze della stessa aprendo la strada all’accertamento induttivo basato anche su presunzioni semplici. Lo stretto e continuativo rapporto con la “cartiera” diventa così fonte d’innesco per l’accertamento induttivo dell’ufficio che i giudici della Cassazione, aderendo ad un consolidato orientamento, hanno ritenuto pienamente legittimo.

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