In relazione al tributo di registro, la responsabilità solidale delle parti, prevista dall’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, non viene meno per effetto della chiusura della lite tramite accertamento con adesione effettuato da uno soltanto dei coobbligati. Perché si estingua, per entrambe le parti, è infatti necessario che all’accertamento con adesione segua l’integrale estinzione del debito tributario, come definito in tale sede. In caso di pagamento rateale dell’accertamento con adesione non si estingue invece il vincolo solidale fino all’esatto pagamento di tutte le rate previste. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19989 del 17 luglio 2025.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati