
La Norma di comportamento AIDC n. 231 dell’11 settembre 2025 propone una lettura coraggiosa: la nota di variazione in diminuzione ex art. 26, commi 2 e 3-bis, del D.P.R. n. 633/1972 può essere emessa dal momento in cui sorge il presupposto (dies a quo) fino al termine di decadenza dell’accertamento relativo all’anno in cui quel diritto è sorto (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972), e non entro il termine “breve” dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 (presentazione della dichiarazione IVA dell’anno). L’argomento chiave è sistematico: detrazione (art. 19) e variazione (art. 26) sono istituti diversi; la prima attiene all’IVA “dovuta” a monte, la seconda rettifica IVA “non più dovuta” a valle. La tesi dialoga bene con i principi di effettività e neutralità della Direttiva IVA (artt. 90, 178-183 e 273) e con la giurisprudenza UE (tra cui Ecotrade, Biosafe, Volkswagen, Di Maura, Greentech), ma contrasta con l’impostazione di AE circ. n. 1/E/2018 . Ne discende un’opzione interpretativa pro-contribuente, praticabile con presidi probatori e disclosure, e un doppio binario operativo: soluzione “prudente amministrativa” (termine art. 19) o soluzione “AIDC-oriented” (termine art. 57).

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