L’Agenzia delle Entrate, con una recente Risposta a un articolato interpello di una associazione professionale (n. 171/2025), interviene al fine di fornire i chiarimenti necessari su alcune casistiche ricorrenti, nel rispetto del nuovo principio di onnicomprensività applicabile nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.
In particolare, si precisa che, normativamente, gli interessi e gli altri proventi finanziari, sebbene percepiti nell’ambito delle attività di lavoro autonomo, non concorrono a formare il detto reddito ma si qualificano, con relativa estromissione dai componenti formanti il reddito professionale, come redditi di capitale.
Per l’Agenzia delle Entrate, inoltre, il differenziale positivo derivante dall’acquisto di bonus edilizi a un valore inferiore a quello nominale, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
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