Spetta all’Ufficio la prova del totale disinteresse degli organi della procedura concorsuale ad impugnare un accertamento qualora lo stesso Ufficio voglia invocare, nel corso del processo tributario, il difetto di legittimazione processuale del fallito o dell’ultimo legale rappresentante di società poi fallita. Questo importante principio è stato recentemente ribadito dalla CGT di secondo grado della Toscana. Si tratta di una decisione che poggia su numerosi precedenti di legittimità puntualmente richiamati nella sentenza. Il caso deciso riguardava un atto di recupero di crediti per il bonus ricerca e sviluppo relativi ad annualità precedenti alla dichiarazione di fallimento.
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