
Il sequestro preventivo disposto in fase d’indagine penale può produrre effetti rilevanti sia sul piano contabile, con la necessità di valutare l’imputazione in bilancio delle somme oggetto di vincolo, sia su quello fiscale, in particolare in relazione alla possibilità o meno di dedurre la relativa perdita. La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 196/2022 ha chiarito che, in assenza di una definitiva perdita del diritto giuridico sul credito - condizione che si verifica solo con l’irrogazione della confisca - la deducibilità ai fini IRES non può trovare applicazione. Sul piano contabile, il sequestro non giustifica lo stralcio del credito, né la sua cancellazione, potendo al più condurre alla rilevazione di un credito verso il Fondo Unico Giustizia (FUG) o a una svalutazione prudenziale.

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