L’omessa comunicazione all’Enea, ovvero l’invio “tardivo” (oltre il termine di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori) della stessa, non fanno decadere dalle agevolazioni fiscali relative agli interventi per il risparmio energetico (c.d. “ecobonus”). La più recente giurisprudenza di legittimità e di merito ha ribadito questo principio. Occorre comprendere se l’Amministrazione finanziaria, anche dopo le recenti decisioni di giustizia tributaria, deciderà di modificare il proprio orientamento.
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