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SOCIETÀ

Società di comodo e prova contraria: la miopia gestionale non è una situazione oggettiva straordinaria

di Matteo Rizzardi | 5 Marzo 2026
Società di comodo e prova contraria: la miopia gestionale non è una situazione oggettiva straordinaria

L’art. 30 della Legge n. 724/1994 presume la non operatività delle società che non raggiungono ricavi minimi parametrati agli asset, salvo prova di oggettive situazioni straordinarie. Con l’ordinanza n. 3396/2026, la Cassazione chiarisce che tali cause devono essere esogene e non imputabili alla gestione. Canoni incongrui e contenziosi generici integrano scelte imprenditoriali, non impossibilità oggettive.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione, con ordinanza n. 3396/2026, chiarisce che per escludere la presunzione di società di comodo (art. 30 L. 724/1994), le situazioni straordinarie devono essere oggettive e non imputabili alla gestione. Canoni d'affitto bassi e contenziosi generici non bastano.