
La sentenza n. 5049/2026 della Corte di Cassazione afferma che la cancellazione volontaria dall’Albo professionale non esclude il pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato ex art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. Nelle frodi fiscali complesse, il know-how tecnico dell’indagato resta utilizzabile anche senza formale qualifica. La perdita del titolo non neutralizza la capacità di contribuire al disegno criminoso. La sostanza della condotta prevale sul formalismo difensivo.

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