
Con la sentenza T-689/24 il Tribunale dell’Unione europea ha affermato che il diritto alla detrazione dell’IVA nasce con l’esigibilità dell’imposta (art. 167 della Direttiva n. 2006/112/CE) e non può essere ritardato per il solo fatto che la fattura sia ricevuta nell’anno successivo, purché il documento sia nella disponibilità del soggetto passivo al momento della presentazione della dichiarazione relativa all’anno di insorgenza del diritto. La pronuncia, in tensione con l’orientamento amministrativo interno (circolare n. 1/2018) e con il divieto di retro-imputazione di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, richiama i principi di neutralità e proporzionalità e si pone in linea con l’impostazione dell’art. 7 della Legge n. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale), la cui attuazione, tuttavia, non risulta ancora pienamente operativa.

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