Commento
IVA

Detrazione IVA e fatture “a cavallo d’anno”: il Tribunale UE riporta al centro la neutralità dell’imposta

di Stefano Setti | 17 Febbraio 2026
Detrazione IVA e fatture “a cavallo d’anno”: il Tribunale UE riporta al centro la neutralità dell’imposta

Con la sentenza T-689/24 il Tribunale dell’Unione europea ha affermato che il diritto alla detrazione dell’IVA nasce con l’esigibilità dell’imposta (art. 167 della Direttiva n. 2006/112/CE) e non può essere ritardato per il solo fatto che la fattura sia ricevuta nell’anno successivo, purché il documento sia nella disponibilità del soggetto passivo al momento della presentazione della dichiarazione relativa all’anno di insorgenza del diritto. La pronuncia, in tensione con l’orientamento amministrativo interno (circolare n. 1/2018) e con il divieto di retro-imputazione di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, richiama i principi di neutralità e proporzionalità e si pone in linea con l’impostazione dell’art. 7 della Legge n. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale), la cui attuazione, tuttavia, non risulta ancora pienamente operativa.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La sentenza T-689/24 del Tribunale UE stabilisce che il diritto alla detrazione IVA nasce con l'esigibilità dell'imposta, non potendo essere ritardato per la sola ricezione tardiva della fattura.