Commento
Società

Debiti della s.a.s.: l’accomandante risponde nei limiti della propria quota di liquidazione

di Studio tributario Gavioli & Associati | 17 Febbraio 2026
Debiti della s.a.s.: l’accomandante risponde nei limiti della propria quota di liquidazione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2470, del 5 febbraio 2026, ribadisce il limite della responsabilità del socio accomandante.
Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello del contribuente e annullato la cartella di pagamento relativa all’imposta di registro e sanzioni dovute da una s.a.s. estinta, di cui il ricorrente è il socio accomandante.
Avverso la sentenza sfavorevole l’Agenzia delle Entrate è ricorsa in Cassazione con una serie articolata di motivazioni.
In particolare l’Agenzia delle Entrate ritiene che sia stato violato l’art. 21, D.Lgs. 546/1992 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 28, D.Lgs. n. 175/2014 e degli artt. 1309, 2312, 2313 e 2495 c.c.; in sostanza l’Agenzia delle Entrate sosteneva che il socio accomandante era responsabile dei debiti tributari della società estinta.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La S.A.S. combina caratteristiche di società di persone e capitali. Accomandatari gestiscono e rispondono illimitatamente; accomandanti rispondono solo per la quota conferita. La Cassazione ha ribadito che la responsabilità dell'accomandante è limitata, salvo ingerenza nella gestione.