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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

L’autotutela sostitutiva e la beffa del contribuente: il “rifacimento” dell’atto in peius non richiede fatti nuovi

di Matteo Rizzardi | 28 Gennaio 2026
L’autotutela sostitutiva e la beffa del contribuente: il “rifacimento” dell’atto in peius non richiede fatti nuovi

L’evoluzione normativa dell’istituto dell’autotutela tributaria, culminata nella riforma dello Statuto dei diritti del contribuente, è stata accolta con quel misto di speranza e disincanto che accompagna ogni promessa di “nuovo rapporto” tra Fisco e cittadino. Se da un lato l’introduzione degli artt. 10-quater10-quinquies della Legge n. 212/2000 mirava a potenziare l’esercizio del potere di riesame e a tutelare l’affidamento, la prassi operativa e la giurisprudenza più recente ci restituiscono un quadro ben diverso, dove lo strumento correttivo rischia di trasformarsi in una trappola per il contribuente. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 1284 del 21 gennaio 2026 ne è la plastica dimostrazione: l’Amministrazione non solo può correggere i propri errori, ma può farlo aggravando la posizione del contribuente senza dover addurre alcun elemento nuovo, purché resti nei termini di decadenza.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La riforma del 2023 distingue autotutela obbligatoria e facoltativa, ma il potere di autotutela sostitutiva permette all'Agenzia delle Entrate di emendare atti viziati, anche peggiorandoli. La Cassazione ha confermato questa pratica, evidenziando un'asimmetria nel rapporto tributario a svantaggio del contribuente.