
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 33400/2025, riafferma che la liquidazione dell’imposta di registro per enunciazione, ex art. 22 TUR, è legittima solo se l’atto enunciato è autosufficiente, cioè completo di tutti gli elementi essenziali, inclusa la base imponibile. In mancanza, l’Ufficio non può integrare il contenuto dell’atto con indagini esterne, pena la trasformazione indebita della liquidazione in accertamento.

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