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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

L’autosufficienza dell’enunciazione: il limite invalicabile al potere di liquidazione dell’Ufficio

di Matteo Rizzardi | 21 Gennaio 2026
L’autosufficienza dell’enunciazione: il limite invalicabile al potere di liquidazione dell’Ufficio

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 33400/2025, riafferma che la liquidazione dell’imposta di registro per enunciazione, ex art. 22  TUR, è legittima solo se l’atto enunciato è autosufficiente, cioè completo di tutti gli elementi essenziali, inclusa la base imponibile. In mancanza, l’Ufficio non può integrare il contenuto dell’atto con indagini esterne, pena la trasformazione indebita della liquidazione in accertamento.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'imposta di registro per enunciazione è valida solo se l'atto è autosufficiente. La Cassazione (n. 33400/2025) vieta all'Ufficio di integrare dati mancanti con indagini esterne, evitando così abusi.