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Accordi di indennizzo nei professionisti associati: quando l’imposta di registro è dovuta solo “in caso d’uso”

di Stefano Setti | 22 Gennaio 2026
Accordi di indennizzo nei professionisti associati: quando l’imposta di registro è dovuta solo “in caso d’uso”

La Risposta n. 3 del 13 gennaio 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento ai fini dell’imposta di registro degli accordi con cui uno studio professionale riconosce un’indennità a un associato che cessa per pensionamento. Quando l’accordo è formato per corrispondenza, non costituisce una delibera dell’ente e ha natura patrimoniale autonoma: ne deriva l’applicazione dell’aliquota del 3% ex art. 9 della Tariffa, parte I, del D.P.R. n. 131/1986 (c.d. TUR), ma con obbligo di registrazione solo in caso d’uso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'accordo di indennizzo per un notaio pensionato, stipulato via PEC, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con aliquota del 3%, non essendo un'assegnazione ex art. 4 TUR.