
Con l’avvicinarsi delle operazioni di conguaglio fiscale e contributivo di fine anno, un aspetto di certo interesse è il controllo del valore complessivo dei fringe benefit erogati dai datori di lavoro. A tal fine si ricorda che per i fringe benefit rileva il principio di cassa “allargata”, per cui “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono” (art. 51 TUIR). Pertanto, i fringe benefit di competenza 2025 vanno pagati entro il 12 gennaio 2026 e scontano la soglia di esenzione di 1.000 o 2.000 euro prevista per tale periodo d’imposta.

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