
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 1, commi 231-252, Legge n. 197/2022 (c.d. “rottamazione-quater”), come interpretato dall’art. 12-bis D.L. n. 84/2025, conv. dalla Legge n. 108/2025, il perfezionamento della procedura, ai soli fini dell’estinzione del giudizio pendente, si realizza con la presentazione della dichiarazione di adesione, con la comunicazione dell’esito da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, senza che rilevi l’integrale pagamento del piano rateale. Ne consegue che il giudice deve dichiarare d’ufficio l’estinzione del processo, restando esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. Così si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29574 depositata il 7 novembre 2025.

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