
Nel giudizio tributario è legittimo l’utilizzo del metodo sintetico di determinazione del reddito, il quale stabilisce una presunzione legale di capacità contributiva basata sulle spese sostenute dal contribuente nel periodo d’imposta. In tale contesto, spetta al contribuente dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi non imponibili o con risorse provenienti da terzi. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31114 del 28 novembre 2025, ha stabilito che per “sconfessare” il redditometro occorre provare che le spese derivano da redditi esenti o non imponibili.

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