
Il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 9, comma 1, n. 6 del D.P.R. n. 633/1972, si applica solo ai servizi che presentano una diretta connessione con il funzionamento e la manutenzione degli impianti portuali o aeroportuali, oppure con il movimento di beni, persone o mezzi di trasporto. La norma, supportata da disposizioni integrative, prassi amministrativa e giurisprudenza della Cassazione, individua un ambito applicativo molto ristretto. Restano esclusi i servizi che soddisfano esigenze proprie del committente e non riflettono l’operatività dell’infrastruttura. Nel caso di servizi come pulizie e manutenzioni generiche, qualora non ricorra tale collegamento funzionale, prevale l’imponibilità IVA, ancorché con applicazione del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/1972.

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