
La disposizione contenuta nell’art. 86, comma 5 del TUIR (detassazione delle plusvalenze realizzate nell’ambito della procedura di Concordato preventivo) è applicabile solo alle plusvalenze realizzate nell’ambito del Concordato preventivo dal soggetto che detiene il diritto di proprietà sul bene compravenduto. Questo è il chiarimento che è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad istanza di interpello n. 280/2025. L’Amministrazione finanziaria basa la sua interpretazione principalmente sul fatto che, tale disposizione essendo agevolativa non può essere interpretata estensivamente.

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