
Come, ormai, noto il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, nell’ambito della revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, ha introdotto un’importante novità anche in materia di imposta sul valore aggiunto, modificando profondamente l’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972. Con tale intervento, vengono escluse dal campo di applicazione dell’IVA le cessioni e i conferimenti di studi professionali o artistici, comprese le operazioni che hanno per oggetto la sola clientela. Prima della riforma, infatti, la prassi amministrativa e la giurisprudenza ritenevano che la cessione di uno studio professionale o di una parte di esso - inclusa la clientela - integrasse un’operazione imponibile, in quanto qualificabile come prestazione di servizi riconducibile all’attività del professionista ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972.

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