
Con la Risoluzione n. 56 del 13 ottobre 2025 l’Agenzia delle Entrate si allinea in modo esplicito all’orientamento della Cassazione: se la registrazione del contratto di locazione (o sublocazione) di immobile urbano pluriennale è tardiva e l’imposta di registro è assolta “anno per anno”, la sanzione ex art. 69 del TUR (D.P.R. n. 131/1986) va commisurata all’imposta dovuta per la sola prima annualità, non all’imposta calcolata sull’intera durata.
Restano ferme:
(i) la sanzione per tardivo versamento delle annualità successive (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997);
(ii) il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997);
(iii) per i contratti in cedolare secca, la sanzione in misura fissa dell’art. 69 TUR.
Il documento supera, per la parte rilevante, l’impostazione della circolare n. 26/E/2011 e chiarisce il coordinamento con le modifiche sanzionatorie entrate in vigore dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. n. 87/2024 e, poi, D.Lgs. n. 81/2025).

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