Il regime IVA della cessione (e, a cascata, della locazione) di un impianto fotovoltaico dipende anzitutto dalla qualificazione del bene: mobile oppure immobile. La circolare Agenzia delle Entrate n. 36/2013 ha fissato i principi-cardine: se l’impianto è bene mobile, la cessione è in via generale imponibile, con aliquota 10% ex n. 127-quinquies, Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972; se è bene immobile, si applicano le regole IVA dei fabbricati (art. 10, comma 1, n. 8-bis/8-ter, D.P.R. n. 633/1972), con possibili scenari di imponibilità obbligatoria, imponibilità su opzione o esenzione. L’aliquota 10% per gli impianti da fonte solare-fotovoltaica si applica, in presenza di imponibilità, sia ai beni mobili sia agli immobili (inclusi gli accatastati D/1 o D/10), purché l’impianto sia idoneo a produrre e fornire energia secondo i requisiti tecnici richiamati dalla circolare n. 36/2013 (Allegato I al D.M. 5 luglio 2012; CEI 82-25). Di seguito, il quadro completo (con tabelle).
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