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I rimborsi chilometrici concorrono sempre a formare il reddito del professionista

di Sandra Pennacini | 31 Ottobre 2025
I rimborsi chilometrici concorrono sempre a formare il reddito del professionista

La riforma dei redditi di lavoro autonomo, introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024, ha modificato profondamente la struttura dell’art. 54 del TUIR. Una delle novità più rilevanti, applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2025, è l’introduzione dell’esclusione dalla formazione del reddito del lavoratore autonomo delle somme percepite a titolo di “rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente”. La Risposta ad interpello n. 270/2025 dell’Agenzia delle Entrate conferma quanto già precedentemente ipotizzato, ovvero l’esclusione dei rimborsi chilometrici da tale meccanismo di rimborso analitico.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Dal 2025, i rimborsi spese analitici non concorrono al reddito. L'Agenzia delle Entrate (Risposta n. 270/2025) specifica che solo spese documentate da terzi sono escluse, escludendo i rimborsi chilometrici per mancanza di documentazione analitica.