Con la Risposta n. 185/2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di trasferimento della residenza fiscale all’estero, i plusvalori riferibili a una stabile organizzazione estera assoggettata al regime BEX non rientrano nell’ambito applicativo dell’exit tax. Ne risulta così affermata la prevalenza del regime previsto dall’art. 168-ter TUIR rispetto a quello disciplinato dall’art. 166.
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