L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 230/E del 3 settembre 2025, ha precisato che la sospensione dei termini attinenti all’agevolazione prima casa (dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023) introdotta in conseguenza dell’epidemia da Covid-19 deve intendersi applicabile anche al termine di 30 mesi per il trasferimento della residenza relativo all’acquisto della prima casa agevolabile con il Superbonus di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020.
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