La Corte di giustizia UE, con la sentenza 1° agosto 2025, causa C-427/23 , ha affermato che l’attività di gestione della pratica di rimborso dell’IVA, che gli acquirenti non residenti nella UE hanno pagato al momento dell’acquisto di beni successivamente trasportati al di fuori della UE, costituisce una prestazione di servizi distinta e indipendente dalla cessione di beni esente corrispondente e deve, in quanto tale, essere assoggettata a IVA, non applicandosi neppure l’esenzione prevista per le operazioni relative ai pagamenti.
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