
Le Risposte a interpello n. 479/2023 e n. 115/2025 hanno rilanciato un’interpretazione molto rigida: la dichiarazione integrativa “a favore” sarebbe praticabile solo se la fattura passiva è stata tempestivamente registrata nel registro acquisti (art. 25, D.P.R. n. 633/1972). Il documento AIDC LAB n. 6 del 16 settembre 2025 contesta quella lettura e richiama la Direttiva “IVA” e la giurisprudenza UE e nazionale: il diritto alla detrazione nasce e vive su presupposti sostanziali (soggettività passiva; inerenza/afferenza all’attività imponibile) e su un requisito formale che è il possesso della fattura, non la sua annotazione entro un termine. La registrazione resta un adempimento doveroso e sanzionabile, ma non può, da sola, estinguere il diritto, che può essere recuperato entro il limite generale dell’art. 57 D.P.R. n. 633/1972 tramite dichiarazione integrativa.

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