In ambito contrattuale, la ridefinizione giudiziale dei rapporti economici tra committente e appaltatore può incidere significativamente sulla determinazione della base imponibile IVA. La Risposta n. 215/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nei contratti di appalto, i rimborsi riconosciuti dal giudice in favore dell’appaltatore per i maggiori costi sostenuti, a causa di sospensioni e ritardi imputabili al committente, devono essere considerati come corrispettivi aggiuntivi, e quindi assoggettati ad IVA.
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