Il prepossesso di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa esclude la possibilità di replicare lo sconto d’imposta sul secondo acquisto, a prescindere da qualsivoglia valutazione in ordine all’eventuale inidoneità oggettiva o soggettiva del primo alloggio a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare.
Questo l’importante principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24478/2025.
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