Nel sistema tributario, la prestazione di servizi è una delle due macro-categorie rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), insieme alla cessione di beni. Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972, costituiscono prestazioni di servizi tutte le operazioni che non costituiscono cessione di beni e che siano effettuate verso un corrispettivo, tra cui rientrano le attività di natura commerciale, professionale o anche occasionale. La prestazione di servizi è rilevante ai fini IVA quando è effettuata nel territorio dello Stato, da un soggetto passivo, nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione. Il momento impositivo, ovvero quello in cui sorge l’obbligo di versamento dell’IVA, coincide in linea generale con l’esecuzione della prestazione (art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633/1972), salvo diverse disposizioni specifiche. Con riferimento alla fatturazione, l’art. 21 dello stesso Decreto stabilisce che il documento deve essere emesso al momento di effettuazione dell’operazione, che, nel caso delle prestazioni di servizi, coincide appunto con il compimento dell’azione, indipendentemente dal pagamento.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati