L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 149, del 9 giugno 2025, ha chiarito che la sopraggiunta iscrizione all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE) non comporta la fuoriuscita immediata dal regime forfetario. Nel documento di prassi è stato chiarito che l’unica causa di cessazione “immediata” del regime forfetario è rappresentata dal superamento del limite di ricavi conseguiti per un importo superiore a 100.000 euro. Il sopraggiungere, invece, di una delle ulteriori “cause ostative”, tra cui lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano, determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall’anno successivo.
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