Con la risoluzione n. 42 del 12 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’attestazione, necessaria per l’applicazione dell’esenzione dall’IVA alle prestazioni di chirurgia estetica, può essere rilasciata da qualunque medico, ivi compreso il chirurgo che effettua la prestazione. È necessario, tuttavia, che dall’attestazione emerga il collegamento tra la patologia del paziente e la prestazione di chirurgia estetica (o di medicina estetica), che costituisce il rimedio terapeutico e/o diagnostico raccomandato e che il documento sia antecedente alla data dell’intervento.
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