L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 123 del 29 aprile 2025, ha precisato che, per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili IVA, non è rinvenibile alcuna “imposta teorica” assolta da un soggetto diverso dal debitore originario. Di conseguenza, le predette operazioni non vanno conteggiate nel computo della soglia del 10% relativa ai versamenti registrati nel conto fiscale, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità fiscale (DURF).
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