Un contribuente ditta individuale in semplificata, che intende estromettere un immobile strumentale entro maggio 2025, può in alternativa passare al regime forfetario, rispettandone i requisiti, senza tassare la plusvalenza. Tale strategia è fiscalmente sostenibile. La Risposta all’interpello n. 391/2019 ha confermato che, per i contribuenti in regime forfetario, la plusvalenza derivante dall’estromissione di beni strumentali non è soggetta a tassazione. Questo principio si applica anche a beni acquistati prima dell’ingresso nel regime, rafforzando la natura semplificata e agevolata del forfetario rispetto agli altri regimi fiscali.
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