
Ai fini della legittima e concreta fruizione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, l’art. 165, del D.P.R. n. 917/1986, non pone a carico del contribuente l’onere di fornire all’Amministrazione finanziaria italiana la prova dell’avvenuto versamento all’estero attraverso una attestazione formale e ufficiale che certifichi l’acquisizione definitiva dell’imposta da parte dell’erario straniero. È sufficiente la produzione dell’ex CUD rilasciata dal sostituto d’imposta, in quanto non vi è alcuna ragione per ritenere che il datore di lavoro non abbia effettivamente eseguito il pagamento così come descritto nella dichiarazione CUD.

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