L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 52 del 28 febbraio 2025, ha precisato che, per le prestazioni soggette alla “ritenuta a garanzia”, il fornitore può emettere la fattura per l’intero corrispettivo, comprensivo della quota relativa alla ritenuta subita. Tuttavia, l’esigibilità dell’IVA sulle somme a titolo di ritenuta resta ancorata al momento del pagamento delle stesse, salvo che l’ente pubblico committente in regime di split payment decida di anticipare tale momento.
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