Con la Risposta all’interpello n. 266 del 18 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le rettifiche da transfer pricing assumono rilevanza ai fini IVA quando, in base a specifiche clausole contrattuali, le parti intendono modificare, in aumento o in diminuzione, il corrispettivo originariamente pattuito per la transazione intercompany.
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