L’utilizzo dei prospetti di cortesia forniti dagli spedizionieri è consentito ai fini della detrazione dell’IVA, purché contengano informazioni coerenti e conformi a quelle del sistema informativo doganale. Tuttavia, per maggiore sicurezza e conformità, è preferibile utilizzare i prospetti di riepilogo generati tramite il Sistema informativo doganale, che garantiscono l’affidabilità e la verificabilità delle informazioni. Queste le conclusioni a cui è pervenuta la Fondazione ODCEC di Milano con il principio interpretativo 4 del 1° agosto 2024.
La normativa doganale dell’Unione Europea non richiede l’utilizzo di moduli cartacei per la presentazione o la stampa delle dichiarazioni doganali (sul punto si veda la determina ADM n. 234367/RU del 3 giugno 2022). Le dichiarazioni doganali sono quindi gestite in formato digitale.
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