Con la Risposta all’interpello n. 153 del 15 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di fallimento del debitore, l’errato indirizzo PEC comunicato al curatore non legittima, in capo al creditore, il recupero dell’IVA, né mediante la nota di variazione una volta decorso il termine a tal fine previsto, né mediante l’istituto del c.d. “rimborso anomalo”.
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