Con la Risposta all’interpello n. 131 del 7 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi erogati da un ente pubblico a un soggetto attuatore affinché presti servizi ai beneficiari non sono soggetti a IVA, con la conseguenza che gli stessi non sono soggetti ad imposta né nel rapporto tra l’ente pubblico e il soggetto attuatore, in quanto mera erogazione di denaro, né nel rapporto tra il soggetto attuatore e i beneficiari dei servizi, per carenza del presupposto oggettivo.
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