Con la sentenza di cui alla causa C-89/23 del 18 aprile 2024 , la Corte di giustizia UE ha affermato che le prestazioni relative all’organizzazione di vendite all’asta di beni dati in pegno non hanno carattere accessorio rispetto alle prestazioni principali relative alla concessione di crediti su pegno, con la conseguenza che le stesse non beneficiano dell’esenzione dall’IVA.
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